- L’abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.
- L’abilitazione di tipo 3 vale anche per quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli.
- L’abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3.
- L’abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4.
- L’abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell’Unione Europea, corrispondente alla tipo 4, in corso di validità, secondo la tabella di conversione da almeno 1 anno.
- L’abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell’Unione Europea, corrispondente alla tipo 4 in corso di validità, secondo la tabella di conversione da almeno 2 anni.
Per le persone che non hanno compiuto il 50º anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4 e 9 hanno validità di 10 anni. Oltre tale età, hanno validità di 5 anni. Dopo il compimento dei 65 anni di età, hanno validità di 2 anni.
Tutte le patenti contenenti le altre abilitazioni, hanno validità di 5 anni se il titolare ha meno di 60 anni. Hanno validità di 3 anni se il titolare ha superato il 60º anno di età.
Per le persone che hanno compiuto i 60 anni, le patenti contenenti abilitazioni di tipo 5 e 5b hanno validità di 1 anno fino al compimento del 70º anno di età.
Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità nei due anni precedenti al compimento dell’età massima indicata nei commi precedenti, la durata della validità della patente di guida è adeguata opportunamente in modo che la scadenza oltre i limiti di età sopraindicati tenga conto della durata prevista per la nuova fascia di età.