Salvo che non sia stato istituito presso l’articolazione C.R.I. un ufficio sanitario, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere effettuato da un ufficiale medico del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana in servizio continuativo o dal Responsabile Sanitario di un'articolazione C.R.I., compilando un certificato.
L'accertamento può essere altresì effettuato dall'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale o da un medico abilitato al rilascio dei certificali medici per le patenti civili ai sensi dell’articolo 119 C.d.S.
Gli accertamenti richiesti devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie. Qualora nel corso degli accertamenti di cui ai commi precedenti, sorgano dubbi circa l'idoneità psicofisica dell’aspirante ovvero in caso di presenza di minorazioni o mutilazioni di qualunque entità, i medici sopra elencati sospendono l'accertamento e lo rinviano al giudizio della Commissione medica composta da tre medici dell’ufficio sanitario C.R.I. di cui all’articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza alla Commissione medica locale costituita in ogni provincia ai sensi dell'articolo 119, comma 4, C.d.S. che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascerà un certificato di idoneità.
Al medico o alla struttura sanitaria collegiale che deve procedere all’accertamento sanitario, se da questi richiesto, l’aspirante deve consegnare il proprio certificato anamnestico, o autocertificazione equivalente.