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Patente

Con il parere numero affare 01577/2016 del 25 gennaio scorso, il Consiglio di Stato Sezione Prima si è espresso sugli effetti della sospensione e revoca della patente di servizio ex art. 138 c.d.s. sulla patente civile, condividendo le argomentazioni del Dipartimento della P.S.

Nel precisare che il titolare della patente, sia essa militare o civile, è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada nell’interesse della sicurezza della circolazione, il predetto Supremo Consesso depone per la separazione tra i procedimenti che riguardano la patente militare, o ad essa equiparata, e la patente civile, osservando che:

1. l’articolo 138, comma 12, C.d.S. – nello stabilire che “la patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, ....” qualora il militare guidi un veicolo immatricolato con targa civile manifesta chiaramente l’intenzione di tenere separati i due titoli abilitativi e i relativi procedimenti che portano eventualmente alla sospensione;

  1. la “separazione” tra patente militare e patente civile emerge da tutta la disciplina stabilita dall’articolo 138 C.d.S. che, ad esempio, stabilisce che “le forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio ... a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida ...”;

  2. tale separazione risponde alla necessità che le amministrazioni militari, e quelle a queste equiparate, valutino autonomamente le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo, o per la sospensione, senza alcuna interferenza con l’autorità amministrativa preposta al rilascio, revoca o sospensione della patente civile essendo diverse le ragioni della circolazione “per motivi di servizio” rispetto a quelle legate alle “sole” esigenze connesse alla libertà di movimento;

  3. “Sotto altro aspetto può condividersi, inoltre, l’affermazione della giurisprudenza prima richiamata che richiede un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo con il quale il reato è stato commesso e l’autorizzazione che abilita alla guida di quel veicolo. Così come peraltro precisato dal Ministero richiedente, infine, deve giungersi a diversa conclusione nel caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale, l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice..

 

Parere sospensione e revoca della patente di servizio PDF

 

 

 

 

 

 

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