L'importo da pagare resta invariato rispetto agli anni precedenti:
- euro 10,00 (dieci/00) per i Volontari attivi (che svolgono regolarmente servizio attivo),
- euro 20,00 (venti/00) quota minima per i Sostenitori della CRI.
Ricordiamo che per rimanere Volontari attivi, sono necessarie 2 condizioni:
- versare la quota
- svolgere un numero sufficiente di ore di servizio (almeno 6 turni in 3 mesi).
Coloro che non hanno svolto attività nel 2022 e prevedono di non riuscire a farla con continuità nel 2023 ma intendono rimanere nella famiglia CRI, possono versare la quota come “Sostenitori”.
Il termine scade INDEROGABILMENTE il 30 aprile 2023. Per chi non rispetterà tale scadenza, il sistema GAIA, rispettando il Regolamento, interrompe la copertura assicurativa e pertanto non sarà più possibile proseguire l’attività come socio attivo, fino a eventuale riammissione motivata.
Chi non risulta aver versato neppure la quota 2022 verrà transitato automaticamente nel ruolo dei Sostenitori, entro il 31 gennaio 2023. In caso di accertamento del disguido sulla registrazione della quota eventualmente pagata con regolarità, sarà cura dell'Amministrazione CRI ripristinare la titolarità del socio, ri-ammettendolo nei ruoli attivi.
Chiediamo la cortesia a chi paga tramite bonifico o bollettino postale, di inviare mail con la ricevuta di pagamento a: segreteria.volontari@cripisa.it. affinché sia possibile contabilizzare immediatamente il pagamento, senza attendere i tempi delle verifiche contabili.
La quota associativa può essere pagata:
- Presso L’Amministrazione CRI Pisa dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.00, e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00
- Presso la Segreteria Volontari il lunedì con orario 20.30 - 22.30, il mercoledì con orario 10.00 - 12.00 e giovedì con orario 18.00 - 19.00.
- Con bonifico bancario
- Con bollettino postale

Intestato a: Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Pisa, via Panfilo Castaldi 2 Ospedaletto 56121 Pisa
Allegato I del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento de Volontari
Art. 1
Costituisce dovere di ciascun Socio il versamento della quota associativa annuale al Comitato CRI di appartenenza, nell’ammontare stabilito ed entro i termini previsti.
La quota associativa è intrasmissibile, e non può essere restituita neppure in caso di dimissioni del Socio.
Il regolare versamento della quota fa decorrere i termini della titolarità dei diritti elettorali previsti nello Statuto.
Art. 2
L’ammontare della quota associativa annuale è deliberato dall’Assemblea Nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Ove l’Assemblea Nazionale non si esprima, si intende confermata la quota approvata con l’ultima deliberazione adottata in materia.
Art. 3
La quota associativa annuale è versata inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta, automaticamente e senza necessità di previa diffida o successiva determinazione, la perdita dello status di Socio.
Si rimane a disposizione per qualsivoglia informazione all’indirizzo: segreteria.volontari@cripisa.it