Corsi motorizzazione
Rilascio patenti di guida CRI
Attenzione - prima di accedere ai moduli di iscrizione è indispensabile scaricare il modulo di autorizzazione da far firmare al Presidente del Comitato/Sede Territoriale di appartenenza.
Alla fine della compilazione dei moduli verrà richiesto di caricare il file con il modulo debitamete firmato, requisito indispensabile per effettuare l'iscrizione on line.
Attenzione - prima di accedere alla compilazione del modulo di iscrizione assicurati di avere disponibile il file con l'autorizzazione firmata al Presidente del Comitato/Sede Territoriale di appartenenza.
Modulo di iscrizione al corso teorico-pratico per il conseguimento della patente C.R.I.
Richiesta di accesso al "Corso di formazione ed esame” per i Candidati al conseguimento della Patente di Servizio C.R.I. di TIPO 9 (D.Lgs. 81/08)
XVIII congresso nazionale aimc
XVIII congresso nazionale aimc-la medicina delle catastrofi di fronte alle nuove sfide
Congresso a Pistoia (Toscana) per Assistente sanitario, Farmacista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo, Psicologo, Veterinario: Xviii congresso nazionale aimc-la medicina delle catastrofi di fronte alle nuove sfide
21 ottobre 2017 Disostruzione pediatrica
21 ottobre 2017 alle ore 16 c/o la sede della Croce Rossa di Pisa - Via Panfilo Castalfi, 2 - Ospedaletto (PI) si terrà una lezione informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica.
Durente l'incontro si parlerà di prevenzione e si spiegherà come e quando intervenire mettendo in pratica le manovre che verranno fatte vedere sui manichini. Inoltre si affronterà il tema del sonno sicuro (prevenzione della SIDS). Per adesioni, prego inviare e-mail a Giuseppe Berlino
Conversione della patente di servizio
I titolari della patente di servizio C.R.I. con motivata istanza al competente Ufficio provinciale o regionale Motorizzazione C.R.I. possono ottenere la conversione, con le modalità di cui all’articolo 138, comma 5 C.d.S., nella corrispondente patente civile, previo rilascio del certificato per la conversione. Con provvedimento dell’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sono rese note le categorie di patenti civili corrispondenti ai tipi di abilitazione. La conversione della patente di servizio C.R.I. in patente civile può essere richiesta solo se il titolare di patente ha prestato servizio attivo nell’Associazione per almeno 3 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 1 anno dalla data di rilascio della patente stessa.
Il rilascio del certificato per la conversione non è consentito nel caso in cui la patente C.R.I. di servizio sia stata sospesa o revocata. La conversione può essere richiesta dall’interessato durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data dalla sua cessazione. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.
Sospensione e revoca della patente di servizio
La patente di servizio C.R.I. è sospesa quando il titolare della stessa, nell’impiego dei veicoli C.R.I. per negligenza, imperizia o violazione di leggi dello Stato o del presente regolamento, abbia cagionato lesioni personali ai trasportati o a terzi. La patente di servizio è altresì sospesa immediatamente ed in via cautelare, a prescindere dalla valutazione delle responsabilità correlate al sinistro di competenza dell’Autorità Giudiziaria, quando il titolare della stessa, nell’impiego dei veicoli C.R.I., per cause anche in corso di accertamento, abbia cagionato la morte di terzi o dei trasportati. La durata della sospensione, che è commisurata alla gravità delle lesioni prodotte e delle violazioni commesse, non può superare 1 anno. La patente sospesa è immediatamente restituita qualora sia accertata l’assenza di responsabilità del conducente nella dinamica del sinistro. La patente di servizio C.R.I. può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, quando il titolare della stessa, nell’impiego dei veicoli C.R.I., abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell’ente. In caso di danni ingenti la sospensione è disposta per un periodo non superiore a 180 giorni.
Quando il titolare della patente C.R.I. non si è presentato alla visita per la conferma di validità entro 30 giorni successivi alla scadenza, la patente di servizio è sospesa a tempo indeterminato fino all’esito positivo della visita medica di conferma di validità. La patente è altresì sospesa a tempo indeterminato quando il titolare non è sottoposto alla visita di revisione entro la scadenza del termine fissato per la stessa. La sospensione dura fino all’esito positivo della visita di revisione.
Quando a seguito di visita medica per la conferma della validità ovvero in occasione di visita di revisione della patente di servizio C.R.I., il titolare sia giudicato temporaneamente non idoneo alla conduzione dei veicoli di servizio, la patente di servizio è sospesa fino all’esito positivo della successiva visita medica.
La sospensione della patente è disposta, d’ufficio o su segnalazione del responsabile dell’articolazione C.R.I. o della componente C.R.I. presso la quale presta servizio:
- dal Presidente del Comitato Provinciale;
- dal Direttore del Comitato Regionale C.R.I.
La patente di servizio C.R.I. è revocata, d’ufficio o su segnalazione del responsabile dell’articolazione C.R.I. o della componente C.R.I. presso la quale il titolare presta servizio, dal Presidente del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio. Della revoca è data comunicazione all’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. per l’inserimento del provvedimento nell’Archivio nazionale degli Abilitati alla guida. La patente di servizio C.R.I. è revocata quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti psicofisici o di età previsti dal presente regolamento per la conduzione dei veicoli C.R.I. che la patente abilita a condurre. Quando permangono i requisiti per il rilascio o la conservazione di una delle abilitazioni indicate, la patente viene revocata ma ne viene contestualmente rilasciata una nuova contenente le abilitazioni per i veicoli per la cui conduzione il titolare è risultato ancora idoneo secondo le disposizioni del presente regolamento. La patente di servizio può essere revocata quando il titolare nell’impiego dei veicoli di servizio, per imperizia o negligenza, sia incorso per almeno due volte in 5 anni in incidenti che abbiano cagionato lesioni gravi o morte alle persone trasportate o a terzi, ovvero danni gravi ai medesimi veicoli tali da renderli inservibili e non più riparabili. La patente di servizio è altresì revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della Strada, commesse nel corso di un’attività di servizio, comportanti analogo provvedimenti a carico del trasgressore. La patente di servizio è sempre revocata quando il titolare cessa di svolgere servizio attivo in un’articolazione C.R.I., secondo le disposizioni dello Statuto e le norme organizzative interne della componente C.R.I. a cui appartiene.
La sospensione o la revoca di cui agli articoli precedenti danno luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dall’articolazione C.R.I. cui appartiene il conducente, ove si tratti di sospensione, ovvero inviata al competente Ufficio Motorizzazione C.R.I., ove si tratti di revoca. Il titolare di patente sospesa o revocata deve provvedere alla sua consegna all’articolazione C.R.I. a cui appartiene entro 5 giorni successivi a quello in cui gli è comunicato il provvedimento. In caso di mancata riconsegna del documento, per il ritiro della patente C.R.I. può essere richiesta la collaborazione di un ufficio o di un comando di polizia.
Duplicato della patente di servizio per i veicoli C.R.I.
La patente di servizio C.R.I. deve essere duplicata a seguito di:
- smarrimento
- sottrazione
- distruzione
- deterioramento
Al rilascio del duplicato della patente di servizio provvede l’Ufficio Provinciale Motorizzazione competente rispetto al luogo in cui il titolare presta effettivamente servizio. La nuova patente rilasciata ha la stessa validità temporale di quella che sostituisce. Se l’Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio, deve essere costituito un nuovo fascicolo del conducente, chiedendo all’Ufficio che aveva provveduto al primo rilascio la trasmissione della copia autentica del fascicolo in suo possesso. La documentazione ricevuta rimane in possesso dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. che ha duplicato la patente. Nei casi in cui ai punti a), b) e c), alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.
Esami di idoneità alla guida
L’esame di idoneità alla guida dei veicoli C.R.I. deve essere sostenuto davanti alla commissione permanente, nominata dal Presidente del Comitato C.R.I. competente per territorio operante nell’ambito degli Uffici cui compete il rilascio delle patenti ovvero per il Corpo militare C.R.I. o S.I.E., dal proprio vertice. L’esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida può essere previsto anche nell’ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della C.R.I., ovvero di specifici corsi organizzati da scuole o centri di formazione C.R.I. In tali casi, le commissioni d’esame per i corsi di formazione o di specializzazione, devono essere integrate con un componente avente la l’abilitazione di formatore di guida C.R.I., nominato dal Direttore del Comitato Regionale e possono assolvere anche la funzione di commissione esaminatrice per il rilascio della patente di servizio C.R.I. Per ciascun abilitato alla guida è compilato un fascicolo di abilitazione. L’ esame di idoneità per il conseguimento della patente di servizio C.R.I. si articola nelle seguenti prove:
- una prova teorica anche attraverso quiz a risposta multipla, conformi a quelli ministeriali utilizzati dalla Direzione Trasporti Terrestri (D.T.T.) o analoghi, predisposti dall’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche in materia di circolazione stradale, le nozioni di meccanica e di manutenzione sul motore e sulle principali parti e funzioni del veicolo, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l’impiego dei veicoli in servizio di soccorso, anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica, utilizzando specifici manuali di formazione, compresi quelli appositamente predisposti dalla C.R.I.;
- una integrazione orale sulle normative specifiche, sulle caratteristiche tecniche, sulla conduzione e sulla manutenzione dei veicoli di tipo 5, 6, 7, 8 e 9 per i soli candidati che richiedono il rilascio di queste categorie di patente;
- una prova pratica di guida (Allegato 28B) sui mezzi indicati nelle abilitazioni C.R.I. che devono essere rilasciati, tesa a verificare le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio.
- I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi, fanno media e danno luogo alla idoneità allorquando nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a venti trentesimi e con non meno di diciotto trentesimi per ogni prova.
- I candidati dichiarati “non idonei” all’esame possono ripetere le prove, dopo aver effettuato un ciclo integrativo d’istruzione secondo le modalità fissate con provvedimento dell’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. La commissione esaminatrice è composta dal Presidente Provinciale competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da altri due membri, di cui almeno uno deve possedere la qualifica di formatore di guida C.R.I. e la patente di servizio C.R.I. Tale patente dovrà essere dello stesso tipo o di tipo superiore a quella che richiedono di conseguire i candidati nel corso della sessione d’esame a cui partecipano. Gli oneri conseguenti all’attività della commissione sono interamente a carico dell’articolazione C.R.I. a cui appartiene il personale che richiede il rilascio delle patenti di servizio C.R.I. La commissione è un collegio perfetto. Nel provvedimento di nomina deve essere specificato il tipo di abilitazioni in relazione alle patenti che si devono rilasciare ed ai veicoli disponibili per le prove d’esame. La commissione rimane in carica al massimo per un anno, fatto salvo il completamento dell'ultima sessione di esame iniziata nel periodo in cui era in carica. Nel medesimo territorio Provinciale, quando esigenze di gestione lo richiedono, possono essere nominate più commissioni d’esame presso le dipendenti articolazioni C.R.I. Ogni persona fisica può far parte contemporaneamente di più commissioni. II Presidente del Comitato Provinciale C.R.I., con l’ausilio dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I., programma le sedute di esame avvalendosi, con la massima rotazione possibile, delle commissioni disponibili.
Per il personale dipendente dai Corpi Ausiliari delle FF.AA della C.R.I., la commissione è integrata da un delegato designato dall’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.
Corsi di qualificazione
Secondo le direttive impartite dall’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. e dagli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I., possono essere organizzati corsi di qualificazione per aspiranti conducenti C.R.I. presso tutte le articolazioni C.R.I., anche tramite le scuole o i centri di formazione C.R.I., accreditati dall’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
I corsi di qualificazione per la conduzioni delle abilitazioni di tipo 6, 7 ed 8 sono organizzati in ambito prevalentemente Regionale o inter-Regionale. L’organizzazione di detti corsi, è anche delegata ai Comitati Provinciali C.R.I. che ne facciano richiesta, a condizione che dispongano di formatori e idonei veicoli C.R.I. per la formazione e l’addestramento del personale C.R.I.
I corsi di qualificazione sono tenuti da formatori abilitati.
I corsi di qualificazione, possono essere previsti anche nell’ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della C.R.I.
Gli appartenenti ai Corpi Ausiliari delle FF.AA della C.R.I. e al S.I.E., in alternativa, possono organizzare analoghi corsi presso proprie strutture, oppure frequentare appositi corsi qualificativi presso strutture delle FF.AA. L’Ente militare rilascia apposita attestazione che dovrà essere parificata entro il periodo massimo di due anni, fatte salve eventuali inderogabili esigenze di servizio.
Rilascio
Le abilitazioni di tipo 3 e 4 possono essere rilasciate, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di categoria B o superiore conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell’Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 5 anni.
L’abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 2 anni della patente di guida di categoria C o superiore, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell’Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
L’abilitazione di tipo 7 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 4 anni della patente di guida di categoria D, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell’Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
L’abilitazione di tipo 8 può essere rilasciata, senza esame, a coloro che sono in possesso di patente di guida di categoria CE ovvero DE, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell’Unione Europea, in corso di validità.
L’assenza di provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere anche oggetto di autocertificazione. In caso di mendaci dichiarazioni, la patente è revocata ai sensi dell’articolo 72.
Ai fini del rilascio senza esame di cui ai commi precedenti, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo un'apposita tabella di equipollenza, a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio C.R.I. ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest’ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare da attestazione rilasciata dall’amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso.
Le abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 5 C.d.S. ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell’Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli.
Per ottenere la patente di servizio C.R.I., i soggetti che beneficiano del regime di rilascio “senza esame” devono essere effettivamente in attività di servizio presso l’Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono.
- frequentare approfondimenti formativi, eventualmente organizzati sulla base di reali esigenze locali;
- sostenere un esame davanti ad una commissione.
Accertamento dei requisiti psicofisici
Salvo che non sia stato istituito presso l’articolazione C.R.I. un ufficio sanitario, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere effettuato da un ufficiale medico del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana in servizio continuativo o dal Responsabile Sanitario di un'articolazione C.R.I., compilando un certificato.
L'accertamento può essere altresì effettuato dall'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale o da un medico abilitato al rilascio dei certificali medici per le patenti civili ai sensi dell’articolo 119 C.d.S.
Gli accertamenti richiesti devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie. Qualora nel corso degli accertamenti di cui ai commi precedenti, sorgano dubbi circa l'idoneità psicofisica dell’aspirante ovvero in caso di presenza di minorazioni o mutilazioni di qualunque entità, i medici sopra elencati sospendono l'accertamento e lo rinviano al giudizio della Commissione medica composta da tre medici dell’ufficio sanitario C.R.I. di cui all’articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza alla Commissione medica locale costituita in ogni provincia ai sensi dell'articolo 119, comma 4, C.d.S. che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascerà un certificato di idoneità.
Al medico o alla struttura sanitaria collegiale che deve procedere all’accertamento sanitario, se da questi richiesto, l’aspirante deve consegnare il proprio certificato anamnestico, o autocertificazione equivalente.
Età massima per la guida dei veicoli C.R.I.
80 anni (certificato Commissione Medica Locale ASL annuale)
65 anni (certificato medico CRI quinquennale)
Requisiti psicofisici per il rilascio della patente di servizio
Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve essere idonea a condurre i veicoli C.R.I.. Non può ottenere la patente di servizio C.R.I. chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
Per ciascun tipo di abilitazione, sono indicati i requisiti psicofisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio C.R.I.
La patente di servizio C.R.I. non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie, ovvero da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente C.R.I. Limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, il divieto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato se l’anomalia o l’affezione può essere corretta con l’ausilio di idonee protesi a condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre.
Validità e durata delle patenti
- L’abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.
- L’abilitazione di tipo 3 vale anche per quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli.
- L’abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3.
- L’abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4.
- L’abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell’Unione Europea, corrispondente alla tipo 4, in corso di validità, secondo la tabella di conversione da almeno 1 anno.
- L’abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell’Unione Europea, corrispondente alla tipo 4 in corso di validità, secondo la tabella di conversione da almeno 2 anni.
Per le persone che non hanno compiuto il 50º anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4 e 9 hanno validità di 10 anni. Oltre tale età, hanno validità di 5 anni. Dopo il compimento dei 65 anni di età, hanno validità di 2 anni.
Tutte le patenti contenenti le altre abilitazioni, hanno validità di 5 anni se il titolare ha meno di 60 anni. Hanno validità di 3 anni se il titolare ha superato il 60º anno di età.
Per le persone che hanno compiuto i 60 anni, le patenti contenenti abilitazioni di tipo 5 e 5b hanno validità di 1 anno fino al compimento del 70º anno di età.
Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità nei due anni precedenti al compimento dell’età massima indicata nei commi precedenti, la durata della validità della patente di guida è adeguata opportunamente in modo che la scadenza oltre i limiti di età sopraindicati tenga conto della durata prevista per la nuova fascia di età.
Età per ottenere il rilascio
La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni. Previo consenso scritto dell’esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio C.R.I. di tipo 1 può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 65 anni.
Il modello 138/05
La nuova patente di guida CRI è composta di 6 pagine ed è realizzata in cartoncino pesante di colore rosa e stampata su due fronti. Ha dimensioni 210x99 mm.ed è strutturata in sezioni. In particolare sono previste due sezioni, riguardanti rispettivamente i rinnovi e di provvedimenti di sospensione della patente. Le sezioni relative ai dati personali e di esame vengono compilate tramite stampa. I moduli patente, in fogli di cartoncino formato A4(210x297mm.), contengono 3 patenti ciascuno facilmente distaccabili fra loro (con perforatura) e sono forniti dal Comitato Centrale CRI Servizio 14°Motorizzazione, in funzione del fabbisogno di ciascun Ufficio periferico competente per il rilascio.
Sulla patente saranno riportati a stampa, i dati personali del conducente e di rilascio della abilitazione. A margine di stampa sarà riportato un codice univoco di controllo(anticontraffazione), generato automaticamente dal sistema informatico in fase di stampa, per consentire una facile verifica della validità. Ad ogni ristampa,anche per duplicato o aggiornamento, la patente riporterà un nuovo codice univoco di controllo. Il sistema informatico registrerà la storicità di ogni variazione o ristampa del documento di guida interessato.
Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana
Ai soggetti appartenenti al personale dipendente o ad una delle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana e riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli C.R.I., è rilasciata una patente di servizio, valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell’Associazione. In caso di impossibilità temporanea alla emissione della patente di guida C.R.I., potrà essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che avrà una validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio.
La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata esclusivamente al personale dipendente dell’Associazione, ai Soci attivi previsti dallo Statuto C.R.I., nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso. Per comprovate esigenze locali, il Presidente Provinciale C.R.I. può autorizzare il rilascio della patente di servizio C.R.I., limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3 ai soci C.R.I. che, al momento della richiesta, svolgono servizi in modo occasionale per l’Associazione in una delle componenti sopraindicate.
Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se le abilitazioni sono conseguite in tempi diversi, o sono revocate ai sensi dell’art. 75 del Testo unico (aggiornato al 25/8/2010), dovrà essere emesso un nuovo documento di guida aggiornato, con nuova numerazione, previo ritiro e conservazione del vecchio documento di guida che sarà trattenuto agli atti del fascicolo del conducente C.R.I. Nelle note del nuovo documento sarà citato il numero del documento precedentemente posseduto.
I conducenti muniti di patente di Tipo 4, per poter condurre le ambulanze da trasporto, in servizio operativo, devono altresì possedere idonea abilitazione al trasporto infermi (TI) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.
I conducenti muniti di patente di Tipo 5 e 5b, per poter condurre ambulanze ed altri veicoli di soccorso sanitario delle categorie previste per detti tipi, in servizio operativo, devono altresì possedere l’abilitazione al soccorso per emergenze sanitarie (PS) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.
Motorizzazione C.R.I.
La prima fase del progetto ha prodotto l'elaborazione di un testo unico comprendente le nuove normative C.R.I. e i nuovi regolamenti operativi, nonchè le nuove specifiche tecniche inerenti i settori patenti, immatricolazione e gestione mezzi, radiocomunicazioni relativamente alle attrezzature veicolari.