Croce Rossa Italiana - Comitato di Pisa
 
nastro tricolore
 

Grande soddisfazione nel mondo del volontariato e non solo per i chiarimenti resi dalla Corte di giustizia UE sulla nozione di “servizi di ambulanza”.

ambulanza

La Corte di giustizia, con sentenza pubblicata il 21 marzo 2019, ha chiarito che i “servizi di ambulanza” – che, come tali, non soggiacciono all'obbligo di osservare il Codice degli appalti – non si riducono ai soli trasporti di pazienti in condizioni di emergenza ma ricomprendono anche “il trasporto in ambulanza qualificato” che si caratterizza perché è assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso (soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore) ed è svolto nei confronti di un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto.

Secondo la Corte di giustizia in questi casi, al pari dei servizi in emergenza, il servizio di ambulanza può essere affidato direttamente alle organizzazioni di volontariato senza ricorrere all'obbligo di preventiva gara.

La decisione della Corte rappresenta un importante riconoscimento del ruolo rivestito dalle organizzazioni di volontariato nella materia dei servizi di ambulanza anche non di emergenza (come per esempio il trasporto dei dializzati), le quali possono beneficare dell’affidamento diretto perché, proprio per l’assenza di un fine di lucro, sarebbero svantaggiate dalla partecipazione a una gara aperta alle imprese. Inoltre tale decisione si pone in linea con la posizione sostenuta dalla nostra Associazione (d’intesa con le principali altre reti associative) che, anche nei vari tavoli tecnici con le Regioni e con altre istituzioni cui ha preso parte, ha rappresentato come il 118 sia solo una parte dell’insieme – più ampio – dei servizi di ambulanza. Tanto oggi viene statuito dal massimo organo della giustizia sovranazionale. Si spera che questa posizione venga confermata anche nella prossima sentenza della Corte di giustizia (che si attende per l’estate) sul ricorso proposto da un tribunale italiano (TAR Veneto) e avente il medesimo oggetto, sebbene non può negarsi l’impatto che detta pronuncia è destinata a produrre fin d’ora anche a livello nazionale.

Fonte: cri.it

 

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