Croce Rossa Italiana - Comitato di Pisa
 
nastro tricolore
 

Ai soggetti appartenenti al personale dipendente o ad una delle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana e riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli C.R.I., è rilasciata una patente di servizio, valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell’Associazione. In caso di impossibilità temporanea alla emissione della patente di guida C.R.I., potrà essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che avrà una validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio.
La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata esclusivamente al personale dipendente dell’Associazione, ai Soci attivi previsti dallo Statuto C.R.I., nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso. Per comprovate esigenze locali, il Presidente Provinciale C.R.I. può autorizzare il rilascio della patente di servizio C.R.I., limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3 ai soci C.R.I. che, al momento della richiesta, svolgono servizi in modo occasionale per l’Associazione in una delle componenti sopraindicate.

Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se le abilitazioni sono conseguite in tempi diversi, o sono revocate ai sensi dell’art. 75 del Testo unico (aggiornato al 25/8/2010), dovrà essere emesso un nuovo documento di guida aggiornato, con nuova numerazione, previo ritiro e conservazione del vecchio documento di guida che sarà trattenuto agli atti del fascicolo del conducente C.R.I. Nelle note del nuovo documento sarà citato il numero del documento precedentemente posseduto.

I conducenti muniti di patente di Tipo 4, per poter condurre le ambulanze da trasporto, in servizio operativo, devono altresì possedere idonea abilitazione al trasporto infermi (TI) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.

I conducenti muniti di patente di Tipo 5 e 5b, per poter condurre ambulanze ed altri veicoli di soccorso sanitario delle categorie previste per detti tipi, in servizio operativo, devono altresì possedere l’abilitazione al soccorso per emergenze sanitarie (PS) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.

 

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