Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve essere idonea a condurre i veicoli C.R.I.. Non può ottenere la patente di servizio C.R.I. chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
Per ciascun tipo di abilitazione, sono indicati i requisiti psicofisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio C.R.I.
La patente di servizio C.R.I. non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie, ovvero da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente C.R.I. Limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, il divieto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato se l’anomalia o l’affezione può essere corretta con l’ausilio di idonee protesi a condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre.