La patente di servizio C.R.I. deve essere duplicata a seguito di:
- smarrimento
- sottrazione
- distruzione
- deterioramento
Al rilascio del duplicato della patente di servizio provvede l’Ufficio Provinciale Motorizzazione competente rispetto al luogo in cui il titolare presta effettivamente servizio. La nuova patente rilasciata ha la stessa validità temporale di quella che sostituisce. Se l’Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio, deve essere costituito un nuovo fascicolo del conducente, chiedendo all’Ufficio che aveva provveduto al primo rilascio la trasmissione della copia autentica del fascicolo in suo possesso. La documentazione ricevuta rimane in possesso dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. che ha duplicato la patente. Nei casi in cui ai punti a), b) e c), alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.