Croce Rossa Italiana - Comitato di Pisa
 
nastro tricolore
 
La patente di servizio C.R.I. è sospesa per un ugual periodo quando sia accertata una violazione delle norme del Codice della Strada, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente civile. La patente di servizio C.R.I. può essere altresì sospesa in tutti i casi in cui il conducente abbia violato una delle norme di comportamento. In questi casi, la durata del periodo di sospensione della patente di servizio è commisurata alla gravità della violazione accertata e all’eventuale recidiva nel comportamento e non può comunque superare i 60 giorni.
La patente di servizio C.R.I. è sospesa quando il titolare della stessa, nell’impiego dei veicoli C.R.I. per negligenza, imperizia o violazione di leggi dello Stato o del presente regolamento, abbia cagionato lesioni personali ai trasportati o a terzi. La patente di servizio è altresì sospesa immediatamente ed in via cautelare, a prescindere dalla valutazione delle responsabilità correlate al sinistro di competenza dell’Autorità Giudiziaria, quando il titolare della stessa, nell’impiego dei veicoli C.R.I., per cause anche in corso di accertamento, abbia cagionato la morte di terzi o dei trasportati. La durata della sospensione, che è commisurata alla gravità delle lesioni prodotte e delle violazioni commesse, non può superare 1 anno. La patente sospesa è immediatamente restituita qualora sia accertata l’assenza di responsabilità del conducente nella dinamica del sinistro. La patente di servizio C.R.I. può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, quando il titolare della stessa, nell’impiego dei veicoli C.R.I., abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell’ente. In caso di danni ingenti la sospensione è disposta per un periodo non superiore a 180 giorni.
Quando il titolare della patente C.R.I. non si è presentato alla visita per la conferma di validità entro 30 giorni successivi alla scadenza, la patente di servizio è sospesa a tempo indeterminato fino all’esito positivo della visita medica di conferma di validità. La patente è altresì sospesa a tempo indeterminato quando il titolare non è sottoposto alla visita di revisione entro la scadenza del termine fissato per la stessa. La sospensione dura fino all’esito positivo della visita di revisione.
Quando a seguito di visita medica per la conferma della validità ovvero in occasione di visita di revisione della patente di servizio C.R.I., il titolare sia giudicato temporaneamente non idoneo alla conduzione dei veicoli di servizio, la patente di servizio è sospesa fino all’esito positivo della successiva visita medica.
La sospensione della patente è disposta, d’ufficio o su segnalazione del responsabile dell’articolazione C.R.I. o della componente C.R.I. presso la quale presta servizio:
  • dal Presidente del Comitato Provinciale;
  • dal Direttore del Comitato Regionale C.R.I.
 
Il provvedimento di sospensione della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all’interessato in forma scritta; dell’atto stesso è data notizia all’Ufficio Motorizzazione C.R.I. che ha rilasciato la patente. Il provvedimento di sospensione della patente di servizio è altresì comunicato all’Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio. Le comunicazioni possono avvenire anche in forma telematica, attraverso il sistema informatizzato, mediante notifica della procedura di aggiornamento dell’archivio patenti a seguito di inserimento del provvedimento di sospensione disposto.
La patente di servizio C.R.I. è revocata, d’ufficio o su segnalazione del responsabile dell’articolazione C.R.I. o della componente C.R.I. presso la quale il titolare presta servizio, dal Presidente del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio. Della revoca è data comunicazione all’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. per l’inserimento del provvedimento nell’Archivio nazionale degli Abilitati alla guida. La patente di servizio C.R.I. è revocata quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti psicofisici o di età previsti dal presente regolamento per la conduzione dei veicoli C.R.I. che la patente abilita a condurre. Quando permangono i requisiti per il rilascio o la conservazione di una delle abilitazioni indicate, la patente viene revocata ma ne viene contestualmente rilasciata una nuova contenente le abilitazioni per i veicoli per la cui conduzione il titolare è risultato ancora idoneo secondo le disposizioni del presente regolamento. La patente di servizio può essere revocata quando il titolare nell’impiego dei veicoli di servizio, per imperizia o negligenza, sia incorso per almeno due volte in 5 anni in incidenti che abbiano cagionato lesioni gravi o morte alle persone trasportate o a terzi, ovvero danni gravi ai medesimi veicoli tali da renderli inservibili e non più riparabili. La patente di servizio è altresì revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della Strada, commesse nel corso di un’attività di servizio, comportanti analogo provvedimenti a carico del trasgressore. La patente di servizio è sempre revocata quando il titolare cessa di svolgere servizio attivo in un’articolazione C.R.I., secondo le disposizioni dello Statuto e le norme organizzative interne della componente C.R.I. a cui appartiene.
La sospensione o la revoca di cui agli articoli precedenti danno luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dall’articolazione C.R.I. cui appartiene il conducente, ove si tratti di sospensione, ovvero inviata al competente Ufficio Motorizzazione C.R.I., ove si tratti di revoca. Il titolare di patente sospesa o revocata deve provvedere alla sua consegna all’articolazione C.R.I. a cui appartiene entro 5 giorni successivi a quello in cui gli è comunicato il provvedimento. In caso di mancata riconsegna del documento, per il ritiro della patente C.R.I. può essere richiesta la collaborazione di un ufficio o di un comando di polizia.

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