I titolari della patente di servizio C.R.I. con motivata istanza al competente Ufficio provinciale o regionale Motorizzazione C.R.I. possono ottenere la conversione, con le modalità di cui all’articolo 138, comma 5 C.d.S., nella corrispondente patente civile, previo rilascio del certificato per la conversione. Con provvedimento dell’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sono rese note le categorie di patenti civili corrispondenti ai tipi di abilitazione. La conversione della patente di servizio C.R.I. in patente civile può essere richiesta solo se il titolare di patente ha prestato servizio attivo nell’Associazione per almeno 3 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 1 anno dalla data di rilascio della patente stessa.
Il rilascio del certificato per la conversione non è consentito nel caso in cui la patente C.R.I. di servizio sia stata sospesa o revocata. La conversione può essere richiesta dall’interessato durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data dalla sua cessazione. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.