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Cav. Uff. Antonio Cerrai |
Il Presidente:
- rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato;
- rappresenta tutti i Soci del Comitato;
- cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;
- esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del Comitato:
- il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi:
- il Presidente può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all’ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell’arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l’immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Da statuto CRI