Per le donazioni effettuate da persone fisiche:
- le donazioni in denaro o in natura sono detraibili per un importo pari al 35% dell'erogazione e fino a un massimo di 30.000,00 € per ciascun periodo d'imposta;
- in alternativa sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Per le donazioni effettuate da aziende:
- le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito d'impresa dichiarato (con abolizione del limite dei 70.000,00 €/annui previsti dalla normativa precedente);
- qualora la deduzione superi il reddito netto dichiarato, l'eccedenza può essere computata fino al quarto periodo d'imposta successivo, fino alla concorrenza dell'ammontare (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
- derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non sono considerati ricavi se ceduti a Enti di Terzo Settore (art. 16 della Legge 19 agosto 2016, n. 166) e pertanto tali cessioni non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa e le stesse sono esenti dall’imposta IVA (art. 10, comma 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Obblighi e divieti:
- le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro. Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna modalità di agevolazione.